Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

a seguito della recente comunicazione diffusa dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Sanitaria di Fisioterapista (FNOFI) in merito alla sentenza del TAR Lazio n. 9396/2026, nonché della newsletter trasmessa agli iscritti, OFI Toscana Centro ritiene opportuno condividere alcune precisazioni, nell’esclusivo interesse della corretta informazione istituzionale e della piena comprensione del contenuto della pronuncia.
L’Ordine ritiene infatti che trasparenza, correttezza amministrativa e accessibilità alle informazioni costituiscano principi essenziali del rapporto fiduciario con la comunità professionale e rappresentino presupposti imprescindibili per un confronto istituzionale sereno, consapevole e rispettoso delle rispettive prerogative ordinamentali.
Come noto, la sentenza del TAR Lazio è intervenuta a seguito del ricorso promosso da diversi Ordini territoriali, tra cui OFI Toscana Centro, avverso il diniego opposto alla richiesta di convocazione del Consiglio Nazionale.
Nel rispetto dei ruoli attribuiti dall’ordinamento ai diversi organi federativi, si ritiene tuttavia necessario evidenziare che la pronuncia affronta un profilo giuridicamente centrale, concernente i limiti dei poteri attribuiti alla Presidenza federale in materia di convocazione dell’organo collegiale.
Il TAR Lazio ha infatti affermato che, a fronte di una richiesta formalmente conforme alle previsioni regolamentari e proveniente dal numero di componenti richiesto dall’ordinamento, non è riconosciuto in capo al Presidente federale alcun potere di sindacato preventivo nel merito delle motivazioni poste a fondamento della richiesta stessa.
Secondo il Tribunale amministrativo, il diniego impugnato è risultato illegittimo proprio in quanto fondato su una valutazione eccedente le attribuzioni riconosciute dall’attuale assetto regolamentare.
Tale principio costituisce il motivo assorbente della decisione, vale a dire il fondamento giuridico centrale e dirimente posto dal TAR a sostegno dell’accoglimento del ricorso.
La sentenza chiarisce inoltre che eventuali considerazioni relative alla competenza del Comitato Centrale su specifiche materie non incidono sul distinto piano del diritto alla convocazione del Consiglio Nazionale, diritto che deve essere garantito nei limiti e secondo le modalità previste dall’ordinamento professionale.
La pronuncia appare pertanto esprimere un principio rilevante in tema di funzionamento degli organi rappresentativi e di equilibrio tra poteri di impulso, convocazione e partecipazione alla vita istituzionale della Federazione.
In tale prospettiva è stata rappresentata al Presidente della Federazione la disponibilità a promuovere un momento di confronto pubblico e trasparente sui temi oggetto della controversia, con finalità esclusivamente chiarificatrici e di approfondimento istituzionale come da allegato.
L’iniziativa nasce dalla convinzione che il dialogo aperto tra organi rappresentativi, condotto nel rispetto reciproco delle rispettive funzioni, costituisca uno strumento utile a favorire una lettura aderente al contenuto effettivo della decisione giurisdizionale, evitando semplificazioni o interpretazioni suscettibili di generare disorientamento tra gli iscritti.
Si ritiene altresì opportuno precisare che eventuali iniziative di confronto pubblico non si sostituiscono in alcun modo alle sedi istituzionalmente competenti, né incidono sulle prerogative deliberative degli organi previsti dall’ordinamento professionale, con particolare riferimento al Consiglio Nazionale quale sede propria del confronto e dell’esercizio delle relative attribuzioni.
Il chiarimento giuridico-istituzionale qui rappresentato non intende pertanto alimentare contrapposizioni tra organi della professione, bensì contribuire a una informazione completa, corretta e rispettosa del contenuto della pronuncia, nella convinzione che il confronto istituzionale debba sempre svolgersi secondo principi di leale collaborazione, trasparenza e responsabilità.
OFI Toscana Centro continuerà a operare con senso di responsabilità istituzionale, nel rigoroso rispetto delle norme ordinamentali e a tutela del diritto degli iscritti a essere compiutamente informati sulle dinamiche che riguardano il governo della professione.

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE E AL COMITATO CENTRALE FNOFI- RICHIESTA DI CONFRONTO PUBBLICO SULLA SENTENZA TAR LAZIO N. 93962026